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Canali interni ANAC: requisiti per segnalazioni scritte e orali

Guida operativa (non legale) ai canali interni di segnalazione nel contesto ANAC: modalità scritte e orali, confidenzialità, DPIA e tempistiche di processo.

16 agosto 20264 min di letturaGuide di conformità

Di Disclosurely Editorial

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Guide di conformità

Canali interni ANAC: requisiti per segnalazioni scritte e orali

Disclosurely

Le Linee guida ANAC n. 1 (delibera n. 478 del 26 novembre 2025) sono un riferimento operativo per configurare i canali interni di segnalazione.[1] Il loro impatto è concreto: un canale non allineato agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023 espone l’ente a rischio sanzionatorio.[2]

Per quando scatta l’obbligo in Italia, parti da D.Lgs. 24/2023 e canale interno.

Guida informativa per valutazione di processo e software, non consulenza legale. Le regole cambiano: verifica con consulenza qualificata prima del rollout.

Principio di base: entrambe le modalità

ANAC è esplicita: il canale interno deve garantire forma scritta e forma orale. Non è ammesso adottarne una sola. Il canale deve anche essere facilmente accessibile alle persone legittimate a segnalare, inclusi consulenti, volontari e altri non dipendenti.[1][2]

L’atto organizzativo o il Modello 231 devono regolare ricezione e gestione di entrambi i tipi di segnalazione.

Segnalazioni scritte: piattaforme, email e protocollo cartaceo

Preferenza per piattaforme IT dedicate

ANAC esprime una preferenza per piattaforme IT perché consentono misure di sicurezza più robuste, tra cui:

  • cifratura dei dati a riposo;
  • interazione confidenziale con il segnalante tramite codice identificativo;
  • tracciabilità documentata di ricezione e gestione;
  • allineamento a privacy by design / by default (art. 25 GDPR).

Le piattaforme aiutano anche a strutturare scadenze di processo (avviso di ricezione, riscontro) e a limitare l’accesso al personale autorizzato. Per criteri di acquisto vedi Come scegliere software whistleblowing.

Email da sola non basta

ANAC e il Garante convergono: email ordinaria o PEC non è adeguata da sola a garantire la confidenzialità dell’identità del segnalante.[1][3] I sistemi di posta generano log che possono rivelare indirettamente chi segnala, soprattutto con account di lavoro. Se si usa email, servono contromisure specifiche e motivate nella DPIA.

Protocollo a doppia busta

In attesa di strumenti digitali, o per enti non ancora attrezzati, può usarsi il protocollo a doppia busta:

  1. prima busta: dati identificativi del segnalante;
  2. seconda busta: contenuto della segnalazione;
  3. entrambe in una terza busta sigillata, “riservata”, destinata al gestore del canale.

Per soggetti tenuti al CAD questa soluzione va considerata extrema ratio.

Non tracciabilità dalle reti interne

Se il canale è accessibile dalla rete interna dell’ente, va garantita la non tracciabilità del segnalante al momento della connessione, sia a livello di piattaforma sia sui dispositivi di trasmissione (firewall, proxy).[1][3]

Segnalazioni orali: telefono, messaggi vocali e incontro

La forma orale può esercitarsi tramite canali previsti dall’art. 4(3) del D.Lgs. 24/2023 (linea telefonica, sistema di messaggistica vocale, incontro diretto su richiesta).[2] Il processo deve chiarire:

  • come si registra o trascrive l’incontro (con consenso ove richiesto);
  • chi conserva l’audio/trascrizione;
  • come si collega l’orale allo stesso flusso di gestione del caso della forma scritta.

Un software whistleblowing tipicamente supporta meglio la parte scritta e la gestione del caso; l’orale richiede comunque procedure e ruoli organizzativi chiari.

Chi può gestire il canale

Un’unità interna autonoma con personale formato, oppure un soggetto esterno autonomo con personale formato. L’autonomia tutela l’imparzialità. I provider esterni agiscono di solito come responsabili del trattamento (art. 28 GDPR).[1][3]

Tempistiche di processo da monitorare

EventoTempistica tipica di riferimento
Avviso di ricezioneEntro 7 giorni dalla ricezione
RiscontroEntro 3 mesi dall’avviso (o dalla scadenza dei 7 giorni)
Inoltro se ricevuta da non competenteEntro 7 giorni al gestore competente

Queste scadenze sono controlli di processo: il software può ricordarle, ma non le “compie” al posto del team.

Domande utili in procurement

  1. Il fornitore mostra sia ricezione scritta strutturata sia collegamento a un flusso orale documentato?
  2. Come si limita l’accesso e si registra chi ha visto cosa?
  3. Come funziona il follow-up senza email ordinaria?
  4. Quale documentazione privacy (DPIA, misure, ruoli) viene fornita a supporto — restando la responsabilità in capo all’ente?

Per privacy e antiretaliazione: Garante, privacy e antiretaliazione.

Fonti

[1] Linee guida ANAC n. 1 — canali interni di segnalazione (del. 478/2025).

[2] D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 — Normattiva.

[3] Garante privacy — parere su whistleblowing.

Domande frequenti

Entrambe le modalità scritta e orale sono necessarie?
Nel quadro ANAC e del D.Lgs. 24/2023 il canale interno deve supportare entrambe le forme. Adottare una sola modalità non è un disegno completo. L’atto organizzativo o il Modello 231 dovrebbero regolare ricezione e gestione di entrambe.
L’email ordinaria basta come canale interno?
Di regola no come soluzione unica. ANAC e Garante convergono sul fatto che email ordinaria o PEC da sola non garantisce adeguatamente la confidenzialità dell’identità del segnalante. Se si usa email, servono contromisure motivate nella DPIA.
Quali tempistiche tipiche vanno monitorate dopo la ricezione?
In sintesi operativa: avviso di ricezione entro 7 giorni; riscontro entro 3 mesi dall’avviso (o dalla scadenza del termine di 7 giorni). Le segnalazioni ricevute da soggetto non competente vanno inoltrate al gestore competente entro 7 giorni. Verificare sempre il testo normativo e le linee guida aggiornate.

Soluzioni correlate

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